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Sentenza in merito alla presunzione di comproprietà

Il diritto di condominio sulle parti comuni dell’edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l’esistenza dell’edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune, sicché la presunzione di comproprietà posta dall’art. 1117 cod. civ., che contiene un’elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene prevale sull’attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario. Tuttavia, l’utilità particolare che un condomino possa trarre da un bene compreso nell’elenco di cui all’art. 1117 cod. civ. non incide sulla destinazione tipica del bene stesso e sullo specifico nesso di accessorietà all’edificio condominiale (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata, avendo la corte territoriale, pur in mancanza di previsione contraria del titolo, riconosciuto la proprietà esclusiva di un pianerottolo, non già in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali e funzionali del medesimo, bensì in ragione della esistenza su di esso di un manufatto collegato all’unità di proprietà esclusiva, non potendo l’utilità particolare ritraibile dal condomino, di per sé, incidere sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell’edificio condominiale) (F.Cia).


Corte di Cassazione, Sezione civile VI, ordinanza 5 novembre 2021, n. 32057


Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1117


Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. civ. Sez. II, ordinanza 23/10/2020, n. 23316

Cass. civ. Sez. II, sentenza 01/08/2014, n. 17556

Cass. civ. Sez. II, sentenza 02/08/2010, n. 17993



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