Nell’emendamento governativo alla legge di Bilancio relativo all’articolo 9 (e che ancora deve passare il vaglio definitivo delle Camere), viene “creato” un nuovo articolo nel Dl 34/2020, il 119 ter, che prevede:
1) per le spese documentate sostenute nel corso del 2022 è riconosciuta una detrazione dall’imposta sui redditi lorda (sino a concorrenza del suo ammontare, quindi il bonus non applicabile agli incapienti) da ripartire in cinque quote annuali; sarà possibile la cessione del credito;
2) gli interventi vanno finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
3) la spesa ammessa alla detrazione è di 50mila euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) e nei singoli appartamenti «funzionalmente indipendenti», mentre per i lavori nei condomìni va dai 40mila euro per unità immobiliare se il condominio è composto da due a otto unità immobiliari, e di 40mila euro per unità se ci sono più di otto unità immobiliari;
4) la detrazione spetta per gli interventi di automazione degli impianti di edifici e di singole unità immobiliari e, se l’impianto viene sostituito, per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali; questo ultimo aspetto è molto importante perché riguarda i singoli appartamenti anche non funzionalmente indipendenti ma non è chiaro quale sia il limite di spesa
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