Obblighi del locatore verso il condominio
- Fi.LI Service Srl

- 19 lug
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In caso di locazione, il locatore deve provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore e all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’art. 1130, n. 6), cod. civ. Tra amministratore, locatore e inquilino, vi sono regole specifiche per le comunicazioni afferenti la partecipazione all’assemblea condominiale.
Il principio generale che regola i rapporti tra locatore, conduttore e condominio è la seguente: la partecipazione alla gestione condominiale spetta al condomino (ovvero al proprietario o titolare di altro diritto reale sull’unità immobiliare concessa in locazione) e, quindi, l’amministratore deve rivolgere solo a quest’ultimo le proprie richieste. Il conduttore, al contrario, partecipa alla vita condominiale per il tramite del locatore, cui quindi vanno indirizzate tutte le istanze relative a problematiche inerenti i beni e i servizi comuni. In buona sostanza, nella materia condominiale, i conduttori, in determinati casi devono partecipare alle questioni che concernono le gestioni condominiali. Gli inquilini, ai sensi dell’art. 1129, comma 2, cod. civ., hanno il diritto di consultare, previo appuntamento, tutti i registri condominiali.
Tale diritto è riconosciuto dall’art. 1130-bis cod. civ., che, in materia di rendiconto, riconosce ai titolari dei diritti personali di godimento (quindi, anche ai conduttori), la possibilità di visionare ed estrarre copie dei documenti giustificativi delle spese. Va considerato che il conduttore può chiedere direttamente al locatore i giustificativi di spese entro sessanta giorni, però se rimane inerte entro tale termine, non può fondare il mancato pagamento sulla sola mancata trasmissione preventiva della documentazione




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