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Il freno ai bonus casa

Immagine del redattore: Fi.LI Service SrlFi.LI Service Srl

E divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti di imposta scaturiti dalle opzioni di cessione:restano in pista solo le detrazioni.Non sarà un blocco immediato, perché i lavori già avviati avranno ancora a disposizione la possibilità di liquidare i bonus. Nel merito il decreto blocca l’esercizio di tutte le cessioni e gli sconti in fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi (quindi: superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche).L’obiettivo di questi interventi viene esplicitato dalla nota che chiude il Cdm, che spiega come le cessioni hanno avuto «potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico».

Per i lavori relativi al superbonus, la stop non opera per le unifamiliari per le quali sia stata presentata la Cilas entro il 16 febbraio; per i condomìni si guarda, invece, sia alla Cilas che all’adozione della delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori. Per mantenere il diritto ad utilizzare le cessioni, è necessario avere tra le mani questi documenti. In caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile, si guarda alla presentazione dell’istanza per ottenere il titolo abilitativo (come il permesso di costruire).

Per gli sconti diversi dal superbonus il discorso cambia, soprattutto perché in molti casi non c’è una Cila o un’autorizzazione del Comune a dare certezza sui tempi. Quindi, entro il 16 febbraio sarà necessario avere presentato la richiesta di titolo abilitativo, se questa è prevista. Se però si ricade in edilizia libera e non servono autorizzazioni o comunicazioni particolari, il riferimento è l’inizio dei lavori. Solo gli interventi avviati entro il 16 febbraio salvano, quindi, cessioni e sconti in fattura.

 
 
 

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