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Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge 30 dicembre 2020, n. 178

È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). Ma ecco i punti più importanti : Proroga Superbonus 110%. Il Superbonus 110% è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Sono prorogate a tutto il 2022 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP) per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Superbonus 110% e delibere condominiali Alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio), viene aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Superbonus 110% per edifici con unico proprietario Vengono chiariti alcuni passaggi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio come quello degli edifici plurifamiliari con unico proprietario: saranno ammessi al superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Superbonus 110% ed edifici funzionalmente indipendenti Si definisce il concetto di ‘funzionalmente indipendente’: la Legge di Bilancio spiega che una unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale. Coibentazione tetto, unità collabenti, barriere architettoniche Si aggiunge la previsione per cui gli interventi di coibentazione del tetto sono trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A. Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap). La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici. Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Colonnine di ricarica auto elettriche

Per gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ammessi al superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono stabiliti tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;

- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;

- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.

La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.

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