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Le difformità edilizie colpiscono solo il 110%?

Aggiornamento: 7 set 2021

La risposta è negativa poiché l'articolo parla al plurale della mancata possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali. Quindi se l'immobile non è corretto a livello edilizio nessuna agevolazione fiscale è utilizzabile dai condomini. Lo esprime infatti l'Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali: 1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. 3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente (cioè i condomini) è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.


Quindi attenzione a chi sostiene tesi contrarie!!!!



Per fruire dei bonus edilizi, compreso il 110%, gli immobili devono essere urbanisticamente regolari (articolo 49 del Dpr 380/2001) o almeno rientrare nelle tolleranze costruttive del 2% (articolo 34 bis). La mancanza di regolarità genera, il recupero dell’importo agevolato, maggiorato di sanzioni: di qui la corsa a verificare la regolarità della costruzione, chiedendo, quando possibile, la relativa sanatoria edilizia. Nell’attesa della sanatoria, si può comunque chiedere il bonus (circolare Lavori pubblici 41714 / 2003), con il rischio, però, di dover restituire quanto ottenuto qualora la sanatoria sia negata.

In condominio è opportuno ricordare che la conformità urbanistica, per i beni condominiali (interventi su facciate), si giova dell’articolo 119, comma 13 ter, del Dl 34/2020, che autorizza l’asseverazione della regolarità della facciata (cioè dei prospetti) scorporata dal complesso immobiliare retrostante (cioè dalle unità immobiliari che fruiscono dell’affaccio).

Sul condominio, poi, va richiamato un aspetto importante: la conformità urbanistica va verificata prima di ogni altra decisione.


Schema riassuntivo casistica
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