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L’assemblea non può negare l’installazione dell'impianto fotovoltaico senza una motivazione

L'articolo 1102 Codice civile rubricato «Uso della cosa comune» stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso, secondo il loro diritto; ogni condomino, dunque, ha la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione ma ciò non implica che ciascun condomino debba utilizzare la cosa comune allo stesso modo e negli stessi tempi, altrimenti nessuno condomino potrebbe utilizzare la cosa comune a proprio vantaggio (Cassazione civile 16260/2017).

Inoltre l'articolo 1122 bis Codice civile, introdotto dalla legge 220/2012, ha concesso la possibilità al condomino di installare pannelli fotovoltaici senza la necessità di ottenere il preventivo consenso dell'assemblea, ma fornendo a quest'ultima tutti gli elementi di conoscenza necessari per valutare la fattibilità dell'opera e la conformità all'articolo 1120 Codice civile, ponendosi sulla falsariga di quanto disposto dal già visto articolo 1102 Codice civile.

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