L'articolo 1102 Codice civile rubricato «Uso della cosa comune» stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso, secondo il loro diritto; ogni condomino, dunque, ha la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione ma ciò non implica che ciascun condomino debba utilizzare la cosa comune allo stesso modo e negli stessi tempi, altrimenti nessuno condomino potrebbe utilizzare la cosa comune a proprio vantaggio (Cassazione civile 16260/2017).
Inoltre l'articolo 1122 bis Codice civile, introdotto dalla legge 220/2012, ha concesso la possibilità al condomino di installare pannelli fotovoltaici senza la necessità di ottenere il preventivo consenso dell'assemblea, ma fornendo a quest'ultima tutti gli elementi di conoscenza necessari per valutare la fattibilità dell'opera e la conformità all'articolo 1120 Codice civile, ponendosi sulla falsariga di quanto disposto dal già visto articolo 1102 Codice civile.
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