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IDENTIKIT DEI SUPERBONUS Detrazione da ripartire in cinque rate.

Aggiornamento: 6 lug 2020

(aggiornamenti in calce all'articolo principale)


Premessa

Sueperbonus al 110% per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, ma solo nel caso in cui l'immobile unifamiliare sia destinato a prima casa. Il bonus potrà essere ceduto alle imprese a fronte di uno sconto in fattura, e le imprese potranno a loro volta cederlo alle banche in cambio di liquidità. Queste stesse opportunità sono previste, di qui fino al 31 dicembre del 2021, anche per il bonus facciate al 90%, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico.


Ad introdurre la nuova detrazione è l'art. 119 del decreto Rilancio. L’articolo stabilisce che la detrazione per risparmio energetico (art. 14 del dl 63/2013) si applica nella misura del 110 per cento, in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative a:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici , relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.


I requisiti di risparmio energetico

Il comma 2 stabilisce poi che l’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, nei limiti di spesa previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. Il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della fruizione dell’agevolazione, prevedendo uno standard molto elevato. I nuovi requisiti minimi saranno varati prima di luglio, e gli interventi dovranno assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Inoltre per la coibentazione dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali che rispettano i criteri ambientali minimi (CAM) previsti per le costruzioni, sia per quel che riguarda l'efficienza energetica che per la possibilità di riciclo dei materiali stessi.


Gli interventi di consolidamento

Il comma 4 prevede poi il superbonus al 110% anche per gli interventi di consolidamento antisimico, per le spese sostenute, anche in questo caso, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Possibile anche un aumento della detraibilità delle polizze contro i terremoti.


Il fotovoltaico

Con i commi da 5 a 7 si estende la detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori integrati, sempre però a patto che l'installazione sia abbinata agli interventi più “pesanti” di risparmio energetico o consolidamento dell'immobile.

Il limite di spesa previsto in questo caso è di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Il superbonus spetta a patto che venga ceduta al GSE l’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.


Le colonnine di ricarica

La disposizione contenuta nel comma 8, poi, riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Anche in questo caso l'agevolazione è ammessa solo a patto che venga riqualificato dal punto di vista energetico l'intero edificio.


I destinatari dell'agevolazione

Come stabilito dal comma 9, il superbonus è riconosciuto esclusivamente a:

- condomini;

- persone fisiche che non agiscono non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, per tutti gli immobili, indifferentemente se prima o seconda casa, in condominio;

- IACP;

- cooperative a proprietà indivisa per gli interventi realizzati sugli immobili assegnati ai soci.


Il comma 10 precisa poi che nel caso di immobili unifamiliari la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono ad immobili destinati a seconda casa, o comunque diversi dall'abitazione principale (su questo argomento non è esclusa una estensione dei diritti con i prossimi emendamenti come da articolo del "Il sole 24 ore" datato 24/05/20.)


Visto di conformità per la detrazione

Per tutti gli interventi appena visti è prevista la possibilità di cessione del credito ai fornitori in cambio di uno sconto in fattura, o cessione del credito a soggetti diversi, comprese le banche. Condizione indispensabile ottenere il visto ci conformità relativamente al diritto ad ottenere il credito in questione. Le regole sono dettate nei commi da 11 a 13 che specificano le modalità relative al rilascio del visto di conformità dei dati che attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; alla trasmissione di tali dati, esclusivamente in via telematica, secondo quanto stabilito con provvedimento stabilito dal direttore dell'Agenzia delle entrate; nonché ai soggetti abilitati ad asseverare il possesso dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il comma 14 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L’organo addetto al controllo è il Ministero dello sviluppo economico. Il comma 15 precisa che rientrano tra le spese detraibili nell'ambito del superbonus anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità. A vigilare sulla corretta applicazione delle norme sarà l'ENEA, come previsto in generale per tutti gli ecobonus.


La cessione del credito per nuovi e vecchi lavori

La cessione del credito, comunque, potrà essere ad ampio raggio. Questa possibilità, infatti, è offerta non solo in caso di suerbonus ma anche per tutti gli interventi che danno diritto alle detrazioni per:

- ristrutturazione al 50%;

- ecobonus al 65%;

- bonus facciate al 90%;

- sismabonus,

- installazione di pannelli fotovoltaici;

- colonnine di ricarica.

A dettare le regole l'art. 121. In dettaglio l'articolo, con i commi 1 e 2, introduce in via sperimentale la possibilità di di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Questa possibilità è riconosciuta non solo per i muovi lavori ma anche, come prevede il comma 3, in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti. I commi 4, 5 e 6 recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite. Infine, il comma 7 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. Per conoscere tutte le modalità operative per la cessione del credito bisognerà dunque attendere le relative istruzioni. Per quel che riguarda invece la tipologia di lavori ai quali si applicano le nuove regole e il superbonus le indicazioni sono già chiare.


Qui di seguito potrete scaricare il modello PDF degli articoli integrati.



AGGIORNAMENTI: 25-05-2019

Il decreto, non prescrivendo nulla relativamente all'avvio effettivo dei lavori, implicitamente fa ritenere ammissibili le nuove misure anche in favore di interventi in corso di esecuzione, avviati cioè anteriormente al periodo di inizio di imputazione della spesa (1° luglio 2020), con presentazione presso il Comune territorialmente competente della documentazione richiesta per il titolo abilitativo edilizio (ove necessario) o quantomeno con l'esecuzione dell'attività preparatoria di indagine tecnica e progettazione degli interventi. In ogni caso, al pari delle misure generali già vigenti (anche ex art. 16-bis Tuir), è sempre riconosciuta la detraibilità delle spese cd. prodromiche, quali quelle per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, purchè pagate dopo il 1 luglio 2020 (per fruire dell'aliquota massima secondo il criterio di cassa).

Al pari delle altre detrazioni fiscali per tutti i lavori inerenti il superbonus vale la data di effettivo pagamento dell'importo al fine della determinazione dell'aliquota di detrazione applicabile.


AGGIORNAMENTI: 13-06-2020

Superbonus 110% a rischio per gli appartamenti in condominio senza lavori trainanti sulle parti comuni

Senza modifica correttiva in sede di conversione del decreto-legge, in assenza di interventi trainanti sulle parti comuni, i singoli condomini non potranno beneficiare del superbonus, mentre - a parità di opere eseguite- il beneficio sarà assicurato a tutte le persone fisiche possessori o detentori di edifici unifamiliari, purché gli immobili siano adibiti ad abitazione principale del promotore dell'intervento. Per le singole unità immobiliari in condominio, si può escludere l'ammissibilità al maxi bonus in favore di tutte le sostituzioni degli impianti termici esistenti con nuovi impianti autonomi (salva modifica normativa in sede di conversione), nonché l'estensione agli altri interventi di efficientamento previsti dal comma 2 (infissi, serramenti, pannelli solari per la produzione di acqua calda, schermature solari, ecc.), in assenza di contestuali interventi sulle parti comuni e riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 art. 119.

Il decreto, salvo modifiche, riconosce - ai fini trainanti - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, eseguiti solo sugli edifici unifamiliari e non anche sulle singole unità immobiliari in condominio.



AGGIORNAMENTI: 06-07-2020

I tetti di spesa scendono.

Nella villa unifamiliare il limite di spesa degli interventi ammessi al bonus viene ora fissato in 50mila euro per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che hanno ingresso indipendente o più accessi autonomi dall’esterno.

Nei condomìni fino a otto unità il massimale per la coibentazione è di 40mila euro moltiplicato per il numero di alloggi. L’impianto di riscaldamento il limite è rispettivamente di 20mila

Nei condomìni più di otto unità massimale scende a 30mila euro. Per l’impianto di riscaldamento il limite è rispettivamente di15mila euro.

NB Resta la necessità di migliorare di due classi energetiche l’edificio.

Tra i beneficiari sono citati in primis i condomìni. Perciò, non c’è dubbio che potrà avere il 110% anche la società che possiede un appartamento nel palazzo oggetto dei lavori. Ma, siccome la norma parla di «condominio», vi rientrano anche le dimore bifamiliari e le tante palazzine sia di tipo verticale ma anche orizzontale.Per le coibentazioni il bonus spetta anche sulle superfici inclinate il che consente di intervenire anche sui tetti.

Edifici con unico proprietario Le Entrate hanno sempre considerato come condomìni anche gli edifici con più unità di uno stesso proprietario: vedi la circolare 13/E del 2009 (il “manuale” sul 730) o l’interpello 139 dello scorso 23 maggio.

Seconde case Le modifiche varate in commissione cancellano l’esclusione delle seconde case unifamiliari dall’ecobonus in versione “super”. Le persone fisiche – si legge – potranno beneficiare del 110% al massimo su due unità, fermo restando il bonus sulle parti comuni. Ad esempio, chi ha due alloggi in un condominio a Bergamo in cui si fanno lavori di ecobonus al 110%, potrebbe applicarlo anche su una villetta al mare e su un’altra in montagna. Un limite, questo, che il sismabonus al 110% non ha mai subìto.

Appartamenti singoli E i lavori su singoli appartamenti di un condominio? La necessità di coinvolgere il 25% della superficie disperdente dell’edificio e migliorare la pagella energetica dell’intero immobile rende questi interventi praticamente impossibili. È bene comunque che i provvedimenti attuativi dicano l’ultima parola, perché l’interesse è enorme.

Appartamenti nelle villette Le modifiche in arrivo, invece, ammettono espressamente i lavori su singole unità in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno, come le villette a schiera.

Zone sismiche e bonus facciate

L’ecobonus vale in tutta Italia. Il sismabonus solo nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3, esclusa la 4 (in cui ricadono 1.977 Comuni su 7.903).

Anche il bonus facciate al 90% ha limiti territoriali: si applica solo agli edifici nelle zone territoriali A e B (secondo il Dm 1444/1968) o nelle aree ed esse assimilabili. In pratica, i centri urbani e le zone più abitate.

CASE DI LUSSO: il superbonus non si applica alle unità iscritte nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (palazzi e castelli).


Tra le novità l’estensione dell’agevolazione al 110% per la sostituzione delle caldaie agli immobili situati nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione comunitaria con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Stessa estensione anche per gli interventi sulle villette a schiera o delle singole case dove si aggiunge anche la possibilità di installare con lo sconto fiscale del 110% caldaie a biomassa nelle aree del paese non metanizzate. Dietrofront, invece, sull’ipotesi di estendere l’agevolazione del 110% anche ai lavori di sostituzione delle canne fumarie collettive.


Gli immobili non abitativi

I casi possibili sono diversi:

● immobile non abitativo in un condominio residenziale (ad esempio, il negozio al pianterreno): in caso di lavori sulle parti comuni, pare chiaro che sia agevolato, da chiunque posseduto;

● intero condominio non abitativo (palazzina di uffici): è un punto da chiarire;

● edificio non abitativo fuori da un condominio posseduto da un privato (come un capannone): la norma alla lettera non lo esclude, ma va esplicitato.

Lo stesso chiarimento servirà per le Onlus e le associazioni di promozione sociale, che il Parlamento aggiunge ai beneficiari, senza però dire in relazione a quali immobili. Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, invece, è lo stesso emendamento a limitare il perimetro: superbonus sì, ma solo per gli spogliatoi.



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